Accertata la diffusione di comunicazioni ingannevoli sui prezzi promozionali indicati sull’e-commerce delle società del gruppo
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per un importo complessivo di 400.000€ le società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori s.r.l. per pratica commerciale scorretta.
È stato accertato che le due società, attraverso il sito Bernabei.it e l’app Bernabei, hanno diffuso comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sui prezzi promozionali indicati nella vendita di bevande alcoliche e non alcoliche.
In sostanza l’Autorità ha accertato che prodotti indicati “in offerta” avevano prezzi definiti “promozionali”, ma maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Una pratica espressamente vietata dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta.
Per altri prodotti, invece, venivano indicati prezzi “pieni” o di “listino” presentato come barrati, ma in realtà mai applicati o proposti su sito e app in maniera del tutto marginale e per un periodo limitato.
L’azione degli ispettori si è fondata su un’articolata attività pre-istruttoria che ha coperto l’arco temporale tra gennaio 2024 e novembre 2024, nel corso del quale le aziende hanno ricevuto richieste di informazioni e una comunicazione di moral suasion. Operazione che, a giudicare dal provvedimento finale, non ha prodotto risultati significativi ed ha portato all’apertura il 28 maggio 2025 del procedimento istruttorio per verificare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta.
La valutazione finale dell’Antitrust si è basata sulla violazione del Codice del consumo e richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 settembre 2024 (C-330/23, caso Aldi), ispirata dalla direttiva 98/6/CE volta a tutelare e migliorare l’informazione dei consumatori in modo da permettere di procedere a scelte consapevoli attraverso un’informazione omogenea e trasparente. Il prezzo di vendita dei prodotti per questo deve risultare facilmente identificabile e non proposto in modo equivoco.
In particolare “un’interpretazione dell’articolo 6-bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6/CE nel senso che sarebbe sufficiente, in un annuncio di riduzione di prezzo, menzionare il «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, a titolo di mera informazione, senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale prezzo, consentirebbe ai professionisti, in violazione di tale obiettivo specifico, di indurre i consumatori in errore attraverso annunci di riduzioni di prezzo che non sono reali, in contrasto con l’obiettivo stesso dell’articolo 6-bis” della citata direttiva.
Ed ancora “il prezzo di vendita di un prodotto presentato in un annuncio come prezzo ridotto non può essere […] lo stesso del «prezzo precedente» [cioè, il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti la riduzione del prezzo, di cui all’articolo 6-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6/CE e di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del Codice del consumo] o essere addirittura superiore a esso”.
Il testo completo della sentenza è scaricabile al seguente indirizzo con il dettaglio delle violazioni appurate: delibera 10 febbraio 2026