Il Disegno di Legge n. 413 (“Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane”) rappresenta la normativa cardine che riscriverà le regole per i panificatori e, soprattutto, per i reparti bakery dei supermercati.

L’iter istituzionale ha subito un’importante accelerazione: dopo il via libera e l’approvazione ufficiale da parte del Senato, la proposta (assegnata alla Camera come C.2908) è entrata nella fase di esame finale e definitivo a partire dal 1° ottobre 2026.

Il fulcro del DDL 413: una nuova definizione di “Pane Fresco”
La legge impone parametri molto più rigidi rispetto alle normative passate per difendere il prodotto artigianale dalle diciture ingannevoli dei panificati industriali:
• Il vincolo delle 72 ore La denominazione di “pane fresco” viene rigorosamente riservata solo al prodotto ottenuto tramite un processo di produzione continuo in cui non intercorrano più di 72 ore dall’inizio dell’impasto fino alla messa in vendita finale.
• Divieto assoluto di conservanti o surgelazione Se il ciclo produttivo prevede interruzioni mirate al congelamento, alla surgelazione o all’uso di additivi conservanti (anche solo per gli impasti intermedi), il prodotto perde legalmente il diritto di essere chiamato “fresco”.
• Stop al Greenwashing linguistico Vengono tassativamente vietate sui banchi espressioni generiche o ambigue come “pane di giornata”, “pane caldo” o “appena sfornato” se applicate a prodotti precotti o decongelati, in quanto considerate pratiche commerciali scorrette ed equiparabili alla frode.

Cosa cambia a scaffale nella GDO?
Per i direttori dei supermercati e i category manager del reparto bakery, l’applicazione del testo comporterà una revisione strutturale dei layout:
1. Separazione fisica obbligatoria Il pane fresco tradizionale e il pane parzialmente cotto/surgelato non potranno più condividere la stessa area visiva dello scaffale. Dovranno essere posizionati in comparti nettamente distinti con cartellonistica dedicata per azzerare ogni rischio di confusione.
2. Definizione legale di “Panificio” Il DDL introduce la qualifica formale di panificio solo per le aziende che gestiscono l’intero ciclo produttivo (dalle materie prime alla cottura finale). I punti vendita GDO che effettuano solo il bake-off (la doratura in store di prodotti precotti) non potranno in alcun modo qualificarsi o presentarsi al pubblico come tali.

⚖ Vigilanza e inasprimento delle sanzioni
Il testo unificato introduce sanzioni amministrative pecuniarie specifiche da 500 € a 3.000 € per le violazioni dirette sulle denominazioni di vendita. La vera stretta riguarda però la reiterazione dell’infrazione: in caso di violazioni ripetute sui banchi della GDO o dei negozi, l’autorità ispettiva disporrà la sospensione dell’attività di vendita fino a un massimo di 20 giorni.

Il provvedimento stabilisce anche l’istituzione ufficiale della “Festa Nazionale del Pane” (fissata per la prima domenica di maggio).

Fonte: Disegno di Legge n.413  Senato.it